F.lli Biagini - Catalogo servizi generali 2021
Igiene e pulizia Certificazioni PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO * Si intendono tutti quei prodotti che vantano in etichetta un'attività riconducibile alle seguenti definizioni, indicate nell’articolo 1 del D.P.R. 392 del 6 ottobre 1998: 1)disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide; 2)insetticidi per uso domestico e civile; 3) insettorepellenti; 4)topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile. I presidi medico-chirurgici, per poter essere immessi in commercio sul mercato italiano, devono contenere un principio attivo in revisione secondo il Regolamento (UE) 528/2012 e devono essere preventivamente autorizzati dal Ministero della salute ai sensi del D.P.R. 392 del 6 ottobre 1998 e del Provvedimento 5 febbraio 1999, dopo opportuna valutazione della documentazione presentata dai richiedenti/produttori. Una volta autorizzati, i prodotti devono riportare in etichetta la dicitura: “Presidio Medico-Chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute n. ....." BIOCIDA * La definizione di Biocida è riportata nell'art. 3 del Regolamento UE n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del consiglio. Viene definito biocida qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, contenente o capace di generare, uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica. Un articolo trattato che abbia una funzione primaria biocida è considerato biocida. *fonte Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/portale/home.html 144 Termini della detergenza I termini della detergenza Igienizzazione\pulizia: uso di detergenti privi di Presidio Medico chirurgico. Disinfezione: uso di disinfettanti, ovvero prodotti biocidi contenenti principi attivi autorizzati come Presidio Medico Chirurgico. Sanificazione: uso di procedure più ampie di disinfezione (e controllo) che riguardano anche la ventilazione, nonché luminosità, rumore e salubrità dell’ambiente di lavoro. I PRINCIPI ATTIVI La circolare del Ministero della Salute #5443 del 22/2/20 riporta delle indicazioni sui principi attivi più efficaci per il trattamento delle superfici. IPOCLORITO DI SODIO (0,1-0,5%) Principio attivo ad azione disinfettante che - opportunamente diluito - rientra nella composizione di farmaci da banco per uso topico. Non può essere utilizzato puro, dal momento che è caustico e altamente irritante, quindi viene sempre opportunamente diluito, fino a ottenere concentrazioni più o meno basse, in funzione dell'uso cui è destinato. L'ipoclorito di sodio è il principale componente della candeggina (o varechina), il noto prodotto impiegato per sbiancare e smacchiare capi d'abbigliamento (non colorati) e per detergere e disinfettare pavimenti e superfici. PEROSSIDO DI IDROGENO (0,5%) Noto anche come acqua ossigenata, è un composto chimico con funzione di disinfettante, ossidante e agente sbiancante in grado di alterare le normali strutture e funzioni delle biomolecole, esercitando così un'azione batteriostatica e debolmente battericida. ALCOL (62-71%) Chiamato anche etanolo, è un liquido infiammabile, volatile e dall’inconfondibile odore. Viene denaturato in modo tale da renderlo imbevibile e quindi non adatto all’uso alimentare.. L’etanolo raggiunge il suo massimo potere disinfettante in concentrazioni pari al 60-70%, per questo motivo si consiglia di diluirlo con l’acqua prima dell’utilizzo in quanto la soluzione finale favorisce l’eliminazione dei microbi.
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